
23 Lug Decreto Rilancio e Super Bonus del 110%. Tutte le ultime novità di fine luglio dopo l’approvazione alla camera e al senato.
GUIDA SUPER BONUS 110%
22/07/2020
L’Italia prova a rialzare la testa dopo l’onda d’urto che il Covid 19 ha provocato. I nostri vertici politici spingono il pedale sull’acceleratore per portare a compimento un Decreto Rilancio che si lascia attendere con ansia.
Le buone notizie sono l’approvazione della legge che passa sia alla camera dei deputati che in quella del senato. Si, avete capito bene, il decreto è diventato finalmente legge. Al voto hanno partecipato 280 senatori su 281 presenti e la maggioranza necessaria era di 141. Centoventuno i contrari, un astenuto. Il testo prevede interventi per un valore di 55 miliardi di euro per limitare l’impatto economico dell’emergenza sanitaria su imprese, lavoratori con partite Iva, dipendenti, famiglie e terzo settore
Siamo però solo al primo step della vicenda che coinvolge in primo piano il super bonus del 110%.
Si dovrà attendere il decreto attuativo del MISE (Ministero dello sviluppo economico), i provvedimenti attuativi dell’agenzie delle entrate e di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
A seguire il punto della situazione attuale
REQUISITI PER IL 110%
- Incremento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (se si parte dalla classe energetica B è consentito l’incremento di una sola classe energetica) con APE ante e post operam.
- Asseverazione di un tecnico sui requisiti tecnici dei vari interventi e sulla congruità delle spese sostenute.
- Visto di conformità commercialista o caf.
Non potranno accedere al super bonus 110% le categorie catastali A1/A8/A9, le case di lusso, le ville e i castelli.
A CHI SPETTA E FINO A QUANDO SI POTRA USUFRUIRE
- Condomini (lavori a livello condominiale e non singoli residenti a meno che non si rispettano determinate condizioni)
- Persone fisiche su un massimo di due abitazioni
- Persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni (es. ditte individuali, artigiani, ingegneri, avvocati, etc.) solo per gli interventi di efficientamento energetico (cappotto termico, sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore e a condensazione, sostituzione di serramenti e infissi, installazione schermature solari, installazione impianti solari termici per ACS, installazione di impianti di riscaldamento a biomassa, sostituzione di scaldabagni elettrici con scaldacqua a pompa di calore)
- Istituti autonomi case popolari
- Cooperative
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- Associazioni e società sportive dilettantistiche solo su immobili o parti di immobili adibite a spogliatoi
DATA SCADENZA: 31 DICEMBRE 2021
Benefici e tipologie di intervento
I benefici della nuova legge possono essere goduti attraverso:
Detrazione al 110% in 5 rate annuali per spese sostenute dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, o
alternativamente trasformazione in credito di imposta o sconto in fattura.
INTERVENTI TRAINANTI O PRINCIPALI CHE ATTIVANO IL SUPER BONUS 110
1 – Isolamento termico di superfici opache verticali, orizzontali e inclinate di almeno il 25% della superficie disperdente (cappotto termico) per una spesa massima pari a 50.000 euro (ivato) per edifici unifamiliari, 40.000 euro (ivato) per edifici plurifamiliari con ingresso indipendente da 2 a 8 unità, 30.000 euro (ivato) per edifici plurifamiliari con ingresso indipendente con più di 8 unità.
2 – Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore, caldaie a condensazione di classe A, collettori solari in edifici unifamiliari ed edifici plurifamiliari con ingressi indipendenti per una spesa massima pari a 30.000 euro.
3 – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a condensazione e a pompa di calore in condomini per una spesa massima pari a 20.000 euro ad unità immobiliare per condomini fino ad 8 unità, 15.000 euro ad unità immobiliare per condomini con più di 8 unità.
4 – Riqualificazione sismica
INTERVENTI SECONDARI
(godono del 110% solo se effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi primari con alcune eccezioni. Vedere tabella riepilogativa IN FIG.1):
1 – Installazione impianto fotovoltaico su edifici per una spesa massima pari a 48.000 euro e 2.400 euro/ kWp . Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia il limite scende a 1.600 euro/ kWp ; gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ad esempio la realizzazione di una porta, una finestra, o più in generale di un’apertura esterna, modifiche dell’aspetto esteriore di un immobile come la creazione di un balcone, demolizione di un solaio per la realizzazione di uno nuovo, etc..
2 – Installazione sistemi di accumulo congiuntamente all’impianto fotovoltaico di cui sopra per una spesa massima di 1000 euro/kWh (non valido quindi su impianti fv esistenti)
3 – Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici per una spesa massima pari a 3.000 euro
4 – Sostituzione serramenti e infissi per una detrazione massima pari a 60.000 euro
5 – Installazione schermature solari per una detrazione massima pari a 60.000 euro
6 – Installazione impianti solari termici per ACS per una detrazione massima pari a 60.000 euro
7 – Installazione di impianti di riscaldamento a biomassa per una detrazione massima pari a 30.000 euro
8 – Sostituzione di scaldabagni elettrici con scaldacqua a pompa di calore per una detrazione massima pari a 30.000 euro
Schema in sintesi
Fig.1
- sostituzione di serramenti e infissi, installazione schermature solari, installazione di impianti di riscaldamento a biomassa.
- Se gli interventi secondari vengono realizzati non congiuntamente a quelli primari valgono le detrazioni massime già discusse con la possibilità di cedere il credito di imposta o avere direttamente lo sconto in fattura.